CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
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Il testo che precede è la traduzione di un contratto redatto in tedesco. I traduttori non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso del testo italiano del contratto. Fa fede il testo originale in tedesco.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
§ 1 Generalità
1. Le condizioni di contratto di seguito illustrate si applicano a tutte le operazioni commerciali presenti e future tra BEGO Medical GmbH e i nostri clienti (acquirenti) o fornitori. Non verranno riconosciute condizioni dell'acquirente o del fornitore contrarie o diverse rispetto alle nostre.
2. La nullità di una o più disposizioni di seguito specificate non invaliderà l'efficacia delle restanti clausole.
3. Luogo di adempimento e foro competente per la fornitura e il pagamento è Brema. In ogni caso ci riserviamo la facoltà di adire il tribunale in cui ha sede l'acquirente o il fornitore.
4. I nostri rapporti giuridici sono regolati dal diritto della Repubblica federale di Germania. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni.
I. Vendita
§ 2 Stipula del contratto
L'ordine è un'offerta vincolante. A nostra discrezione possiamo accettare tale offerta entro 4 settimane, inviando la relativa conferma d'ordine o inviando direttamente all'acquirente la merce ordinata entro lo stesso periodo di tempo.
§ 3 Prezzi
I nostri prezzi si intendono franco fabbrica, escluse le spese di spedizione e imballaggio. L'IVA viene indicata separatamente in base alle disposizioni di legge in materia vigenti alla data della fornitura di merci o servizi. Ci riserviamo la facoltà di modificare i prezzi anche senza preavviso.
§ 4 Pagamento
1. L'importo delle fatture per la fornitura di metalli nobili e dei relativi prodotti e quelle per i servizi deve essere saldato per intero senza sconti. Per il pagamento di tutte le altre merci valgono gli accordi stipulati separatamente. Restano riservati i pagamenti in contrassegno. Le cambiali vengono accettate solo previo esplicito accordo e soltanto se scontabili. Le spese per lo sconto vengono calcolate a partire dalla data di scadenza dell'importo fatturato. L'accettazione delle cambiali avviene salvo buon fine. Lo stesso vale per gli assegni fino al momento della riscossione.
2. In caso di ritardo nei pagamenti, verranno applicati gli interessi di mora ai sensi dell'Art. 288 del c.c.
3. E? esclusa la compensazione da parte dell'acquirente, a meno che ciò non avvenga con crediti incontestati o legalmente accertati.
§ 5 Tempi di consegna
1. I tempi di consegna vengono concordati di volta in volta e per essere validi, devono essere da noi confermati per iscritto. Il rispetto dei tempi di consegna presuppone il tempestivo ricevimento da parte nostra di tutta la documentazione e di tutte le approvazioni, autorizzazioni e informazioni che l'acquirente dovrà mettere a nostra disposizione per la buona esecuzione dell'ordine. Il termine di consegna decorre dal momento in cui questi presupposti sono stati soddisfatti.
2. Se i tempi di consegna concordati non possono essere rispettati per cause non imputabili a noi o al nostro subfornitore, ad esempio in caso di incendio, allagamento, tempesta, sciopero, serrata, altre carenze impreviste di manodopera, energia o di materiale di produzione, difficoltà di circolazione, ecc., i tempi di consegna subiranno un conseguente ritardo non superiore a 4 settimane dalla data di consegna precedentemente fissata. Tuttavia, se l'impedimento permane, entrambe le parti saranno autorizzate a recedere dal contratto. In questo caso nessuna delle due parti potrà avanzare ulteriori richieste di risarcimento nei confronti dell'altra.
§ 6 Spedizione
Se non diversamente concordato, la spedizione viene effettuata secondo le modalità a noi più consone. Tutti gli invii avvengono a rischio dell'acquirente; tutte le spedizioni vengono assicurate nell'interesse dell'acquirente, a meno che quest'ultimo non ci abbia fornito tempestivamente istruzioni diverse.
§ 7 Denuncia dei vizi
1. Eventuali forniture incomplete o errate e reclami per vizi riconoscibili della merce devono esserci notificati per iscritto entro una settimana dal ricevimento della stessa; in caso di vizi occulti, il reclamo dovrà essere effettuato subito dopo la relativa scoperta e comunque entro e non oltre un anno dal ricevimento della merce.
2. Se i vizi non vengono comunicati tempestivamente, la fornitura si intenderà accettata.
§ 8 Garanzia (Vizi dell'oggetto acquistato)
1. In caso di vizi fondati provvederemo, a nostra discrezione, ad eliminare il difetto con un intervento tecnico (riparazione) o sostituendo la fornitura nel più breve tempo possibile. Non è ammesso il risarcimento danni nel caso di una minima riduzione del valore o dell'idoneità della fornitura. Ci riserviamo la facoltà di provvedere all'adempimento successivo anche tramite terzi.
Se l'adempimento successivo non avrà esito, l'acquirente è autorizzato, ai sensi dell'Art. 323 c.c., a recedere dal contratto o, ai sensi dell'art. 441 c.c., a chiedere una riduzione del prezzo d'acquisto. Se abbiamo scelto di eliminare il difetto, la riparazione potrà essere considerata non riuscita solo dopo il secondo tentativo conclusosi negativamente, a meno che a causa della natura della cosa o del difetto non risultino conseguenze diverse.
Il periodo di garanzia è di un anno dalla fornitura del prodotto. Questo termine non vale in caso di comportamento fraudolento o in caso di accettazione di una garanzia di qualità. Se, a causa della loro natura, i materiali da noi forniti scadono prima che decorra un anno dalla fornitura, tutte le richieste di risarcimento per i vizi di tali materiali decadono alla data di scadenza, a meno che i materiali non siano stati lavorati entro tale data.
Rispondiamo del risarcimento danni solo nell'ambito delle condizioni espresse al punto 9 e solo in quella misura.
2. Non rispondiamo dei difetti causati da materiali e accessori difettosi forniti dal cliente.
I documenti di lavoro che appaiono imperfetti possono essere rimandati indietro prima della lavorazione, previo accordo con l'acquirente. Impiegheremo nella conservazione dei materiali e degli accessori forniti dall'acquirente la diligenza del buon padre di famiglia.
3. I nostri consigli d'uso tecnici, espressi in forma orale e scritta o durante corsi di formazione pratici, si basano sulla nostra esperienza e sperimentazione e possono pertanto essere considerati solo come indicazioni e non come garanzie o assicurazioni.
4. I nostri prodotti sono in continuo sviluppo. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche alla progettazione, alla costruzione e alle caratteristiche degli stessi.
§ 9 Limitazione della responsabilità
1. Se non diversamente indicato, le disposizioni di questa sezione si applicano sia alla responsabilità civile per violazione degli obblighi in caso di vizi, sia alla responsabilità civile per altre violazioni degli obblighi che anche alla responsabilità civile per atti illeciti e per altri motivi.
2. In caso di violazioni colpose degli obblighi, la nostra responsabilità si limita ai danni prevedibili al momento della stipula del contratto a causa della natura della merce. Ciò vale anche in caso di violazioni colpose degli obblighi da parte dei nostri rappresentanti legali o collaboratori. Non assumiamo pertanto alcuna responsabilità in caso di violazioni colpose di obblighi contrattuali poco rilevanti.
3. Le suddette limitazioni della responsabilità non si applicano in caso di violazioni a noi imputabili tali da compromettere la vita, l'integrità fisica o la salute, nonché nei casi in cui rispondiamo obbligatoriamente in virtù della legge sulla responsabilità per danno da prodotto o per altri motivi.
4. Fatte salve le disposizioni sopra indicate, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto nel caso di una violazione degli obblighi da parte nostra che non implichi un vizio del prodotto acquistato.
5. Il diritto al risarcimento dei danni per un vizio del prodotto fornito decade dopo un anno dalla data d'invio del prodotto. Il suddetto termine non vale in caso di colpa grave da parte nostra e in caso di violazioni a noi imputabili tali da compromettere la vita, l'integrità fisica o la salute. Non vale inoltre anche nel caso in cui abbiamo fornito la garanzia di qualità.
§ 10 Restituzioni
La merce priva di vizi può essere restituita solo previo il nostro assenso. Dal valore della merce da rimborsare sarà detratta una somma per il necessario disbrigo delle operazioni di restituzione.
§ 11 Imballaggio
Se in base alla normativa sull'imballaggio siamo obbligati a ritirare gli imballi della merce, saranno a carico dell?acquirente i costi per la restituzione degli imballaggi utilizzati, a meno che con l'acquirente non siano stati presi accordi particolari.
§ 12 Riserva di proprietà
1. Ci riserviamo la proprietà della merce fornita fino al completo saldo del prezzo di acquisto o fino alla riscossione dell'assegno e/o della cambiale presentati e fino al regolamento di tutti gli altri crediti derivanti dalla relazione d'affari tra noi e le nostre aziende del gruppo e l'acquirente e le sue aziende del gruppo, attualmente e in futuro, compresi interessi e spese.
2. Per la fatture non ancora saldate, la riserva di proprietà funge da garanzia del pagamento completo del nostro credito.
3. Una rilavorazione della merce fornita ai sensi degli artt. 947-950 c.c. si intende come se fosse stata fatta per nostro conto, ma senza spese da parte nostra, con la conseguenza che noi diventiamo proprietari dei prodotti finiti o semifiniti così realizzati. In caso di unione o mescola con merci di altri fornitori, diventeremo comproprietari in proporzione alle merci da noi fornite. L'acquirente custodisce per nostro conto i prodotti finiti o semifiniti realizzati in tutto o in parte con la merce da noi fornita. Il nuovo prodotto realizzato a seguito della rilavorazione si intende, nell'ambito indicato, come merce sottoposta a riservato dominio ai sensi di questa disposizione. L'acquirente può vendere la merce solo tramite i normali canali commerciali, ma non può ipotecarla, cederla o disporne in altro modo. L'acquirente è tenuto a informarci tempestivamente in merito ad un pignoramento imminente o già eseguito o ad un eventuale pregiudizio dei nostri diritti (ad esempio a seguito dell'apertura di una procedura di fallimento). In caso di ritardo o di sospensione dei pagamenti da parte dell'acquirente, siamo autorizzati a richiedere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio. Le spese da noi sostenute per contrastare azioni di terzi sono a carico dell'acquirente.
4. In caso di vendita della merce sottoposta a riservato dominio subentra al suo posto il relativo ricavo. Inoltre al momento della vendita della merce sottoposta a riservato dominio, l'acquirente cederà a noi il relativo credito del prezzo d'acquisto o, in caso di unione o mescola con merci diverse, la quota proporzionale del nostro materiale contenuto nella merce venduta. Su nostra richiesta devono esserci resi noti i nomi dei debitori del prezzo d'acquisto e i crediti ceduti nell'ambito della presente disposizione devono essere precisamente indicati in cifre, così come le cessioni ai relativi debitori.
5. L'acquirente è tenuto ad assicurare la merce sottoposta a riservato dominio contro i normali rischi e a presentare su nostra richiesta la relativa polizza stipulata. L'acquirente cede con il presente atto i suoi eventuali crediti assicurativi a noi.
6. Se il valore delle garanzie a noi prestate supera del 20% e oltre, dal punto di vista contabile, il debito dell'acquirente nei nostri confronti, su richiesta dell'acquirente siamo tenuti a liberare le garanzie messe a nostra disposizione. Sceglieremo noi le garanzie da svincolare.
7. Se in caso di forniture ad acquirenti esteri la validità del riservato dominio sopra esposto dipende dall'esecuzione di ulteriori misure (ad esempio la registrazione, ecc.), l'acquirente dovrà attuare tali misure a sue spese. Se il paese in cui ha sede l'acquirente non riconosce in alcun modo il riservato dominio, l'acquirente è tenuto a procurarci una relativa garanzia sulla merce fornita.
§ 13 Clausola per le esportazioni
Le esportazioni in paesi non appartenenti all'Unione Europea necessitano della nostra preventiva approvazione scritta.
II. Acquisti
§ 14 Offerta
1. Le offerte non sono vincolanti per noi e vengono presentate a titolo gratuito.
2. Tutte le nostre offerte hanno una validità di 2 settimane, a meno che non siano esplicitamente indicate altre scadenze.
§ 15 Prezzi
Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante e si intende franco indirizzo di destinazione. Le spese d'imballaggio vengono rimborsate separatamente solo se espressamente concordato. L'IVA di legge va indicata separatamente.
§ 16 Pagamento, divieto di cessione
1. Il pagamento avviene previa emissione di una regolare fattura contenente il nostro numero d'ordine e la data, con riserva di successive verifiche,
- entro 15 giorni con uno sconto del 3%
- entro 30 giorni con uno sconto del 2%
- o entro 45 giorni dal ricevimento della fattura senza sconto
con assegno o bonifico bancario.
2. Il fornitore può cedere il suo credito nei nostri confronti solo con la nostra approvazione.
§ 17 Tempi di consegna, ritardo nelle consegne
1. I termini di consegna indicati nel nostro ordine sono fissi e vincolanti e si intendono all'arrivo della merce all'indirizzo di destinazione.
2. In caso di ritardo nella consegna siamo autorizzati a richiedere un risarcimento forfettario per danno dovuto al ritardo pari all?1% del valore della fornitura per ciascuna settimana completa di ritardo; tale risarcimento non può comunque superare il 10% del valore dell'ordine. Ci riserviamo le ulteriori rivendicazioni di legge. Spetta al fornitore dimostrare che il ritardo non ha causato alcun danno o un danno notevolmente inferiore. In questo caso l'importo forfettario viene ridotto di conseguenza.
§ 18 Disegni, progetti, campioni
I disegni, i progetti, i campioni, ecc. che abbiamo inviato al fornitore per l'elaborazione di un'offerta o per l'esecuzione di una commessa, rimangono di nostra proprietà e non possono essere utilizzati per altri scopi, o copiati o resi disponibili a terzi.
§ 19 Ordini
1. Il fornitore risponde nei nostri confronti per la perdita e il danneggiamento della merce ordinata. I materiali da noi ordinati vengono lavorati per conto di BEGO Medical GmbH e rimangono di nostra proprietà in tutte le fasi di lavorazione. In caso di lavorazione con altri materiali, acquisiremo la comproprietà del nuovo prodotto.
2. I materiali ordinati, la nostra comproprietà, la merce pagata in anticipo e gli utensili pagati in tutto o in parte devono essere assicurati dal fornitore, conservati separatamente e contrassegnati come proprietà di BEGO Medical.
§ 20 Accertamento dei vizi
Non siamo tenuti a rispettare l'obbligo di denuncia tempestiva dei vizi ai sensi dell'Art. 377 del codice di commercio. Ciò non vale per i vizi palesi. In questo caso la nostra denuncia si intende fatta tempestivamente se verrà inoltrata entro il termine di 10 giorni dall'arrivo della merce presso la nostra sede.
§ 21 Responsabilità civile
Se verremo chiamati in causa dal nostro acquirente, in particolare, anche nell'ambito delle norme della legge sulla responsabilità del prodotto, siamo autorizzati a rivalerci sul nostro fornitore nella misura in cui questo è corresponsabile del danno causato. Il risarcimento danni comprende anche le spese di un'azione di richiamo a titolo precauzionale. Inoltre, il fornitore dovrà stipulare un'adeguata assicurazione contro tutti i rischi derivanti dalla responsabilità del prodotto, compreso il rischio di richiamo, e presentare su nostra richiesta la relativa polizza.
§ 22 Vizi dell'oggetto acquistato
1. Le forniture e le prestazioni devono soddisfare le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni da noi applicate di volta in volta e le altre normative previste, in particolare le disposizioni della legge sui lavori tecnici, le norme DIN e VDE/VDI. Il fornitore risponde di ogni vizio. A noi spettano tutte le rivendicazioni di legge per i vizi dell'oggetto acquistato, anche per quanto riguarda il termine di prescrizione. Indipendentemente da ciò, siamo autorizzati a pretendere dal fornitore, a nostra discrezione, l'eliminazione del vizio o la sostituzione della merce. In questo caso il fornitore si accollerà le spese necessarie all'eliminazione del vizio o alla sostituzione della merce. Rimane salvo il diritto al risarcimento dei danni.
2. La prescrizione dei nostri diritti nei confronti del nostro fornitore per vizi degli oggetti forniti subentra al più presto 2 mesi dopo che abbiamo soddisfatto le richieste del nostro acquirente. Questa sospensione del termine non può superare i 5 anni dalla data in cui l'oggetto ci è stato consegnato dal fornitore.
Brema, agosto 2002







